Credito d’imposta transizione 5.0
DECRETO-LEGGE N. 19 DEL 2 MARZO 2024Soggetti beneficiari
Spese ammissibili
Beni strumentali nuovi materiali e immateriali tecnologicamente avanzati ed interconnessi ai sistemi di fabbrica, di cui agli allegati A e B annessi alla legge di Bilancio 2017, che comportino un risparmio energetico almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato.
Beni Trainati – Ammissibili se inseriti all’interno di un progetto di investimento (beni trainanti) che consente un risparmio energetico.
- Beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, escludendo le biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta
- Spese di formazione del personale in competenze per la transizione digitale ed energetica, nel limite del 10% degli investimenti effettuati, e comunque fino ad un massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Cumulabilità
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
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