Credito d’imposta transizione 5.0

DECRETO-LEGGE N. 19 DEL 2 MARZO 2024

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese residenti nel territorio dello stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione, regime fiscale.

Spese ammissibili

Beni strumentali nuovi materiali e immateriali tecnologicamente avanzati ed interconnessi ai sistemi di fabbrica, di cui agli allegati A e B annessi alla legge di Bilancio 2017, che comportino un risparmio energetico almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato.

Beni Trainati – Ammissibili se inseriti all’interno di un progetto di investimento (beni trainanti) che consente un risparmio energetico.

  • Beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, escludendo le biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta
  • Spese di formazione del personale in competenze per la transizione digitale ed energetica, nel limite del 10% degli investimenti effettuati, e comunque fino ad un massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Cumulabilità

Il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta 4.0 di cui ai commi 1051 e seguenti della legge n. 178 del 30/12/2020, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19/09/2023 n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 13/11/2023 n. 162.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

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