Credito d’imposta transizione 5.0

DECRETO-LEGGE N. 19 DEL 2 MARZO 2024

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Sono inoltre ammesse le Esco certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’impresa cliente.

Spese ammissibili

Beni strumentali nuovi materiali e immateriali tecnologicamente avanzati ed interconnessi ai sistemi di fabbrica, di cui agli allegati A e B annessi alla legge di Bilancio 2017, che comportino un risparmio energetico almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato.

Nel caso di investimenti in beni materiali (allegato A) dotati di un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di
presentazione della domanda, viene riconosciuto un risparmio energetico pari al 3% a livello di struttura ovvero del 5% a livello di processo.
Resta ferma la possibilità di accedere alle aliquote di credito d’imposta superiori, dimostrando un risparmio energetico maggiore.

BENI “TRAINATI”
Ammissibili se inseriti all’interno di un progetto di investimento (beni trainanti) che consente un risparmio energetico.

  • Beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, escludendo le biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
  • Spese di formazione del personale in competenze per la transizione digitale ed energetica, nel limite del 10% degli investimenti effettuati, e comunque fino ad un massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Cumulabilità

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 (all’art. 1, commi 1051 e seguenti, legge 30/12/2020, n. 178).

Il credito d’imposta è cumulabile con:

  • il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19/09/2023 n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 13/11/2023 n. 162);
  • il credito d’imposta nella ZLS (di cui all’articolo 13 del decreto-legge 07/05/2024 n. 60, convertito, con modificazioni dalla legge 07/07/2024, n. 95);
  • ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione Europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti.

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